Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2003 al 9 ottobre 2010. 79 parole tolte, 6 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
tolto: a) eta';
tolto: b) infermita';
tolto: c) non idoneita' agli uffici del grado;
tolto: d) domanda;
tolto: e) d'autorita';
tolto: f) LETTERA ABROGATAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 8 MAGGIO 2001 aggiunto: 15 MARZO 2010, N. tolto: 215 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 1 LUGLIO 2003, N. 236;
tolto: g) applicazione della legge sull'avanzamento;
tolto: h) perdita del grado. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica. Se il provvedimento e' disposto a domanda, ne e' fatta menzione nel decreto. aggiunto: 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art33 · fonte del testo