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L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di eta' indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. L'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni. L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
