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L'ufficiale, che abbia raggiunto il limite di eta' indicato nelle tabelle numeri 1, 2 e 3, annesse alla presente legge, cessa dal servizio permanente ed e' collocato nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita'. L'ufficiale che ha venti o piu' anni di servizio effettivo consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni. L'ufficiale che ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo. All'ufficiale che all'atto del collocamento nell'ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto abbia meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o piu' anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, si applica il disposto dell'art. 95, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 183/1997

    Questione infondata
    18 giugno 1997

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), tab. 3, come in ultimo modificata dall'art. 7 e dalla tabella C della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dal tribunale amministrativo reg…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 35 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art35 · fonte del testo