Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'ufficiale puo' essere collocato, di autorita', in ausiliaria o nella riserva, con diritto al trattamento di quiescenza, sempre che si trovi nelle condizioni richieste dai primi due commi dell'art. 43 per la cessazione dal servizio permanente a domanda. L'adozione del relativo provvedimento e' subordinata:
tolto: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la, difesa, se si tratti di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro, e del Capo di stato maggiore della Difesa,
tolto: b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratti di ufficiale di altro grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art44 · fonte del testo