Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui – disciplinando la cessazione volontaria dell’ufficiale dal servizio permanente – non prevede che l’Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo. Deve escludersi, infatti, che la norma censurata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto, da un lato, che al legislatore ordinario compete un’ampia discrezionalità nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere degli ufficiali, dall’altro, che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato dal servizio a seguito di domanda non costituisce un istituto caratterizzante l’impiego pubblico e, d’altro canto, la norma censurata rinviene la propria ratio nel particolare status dell’ufficiale in servizio permanente. - Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sent. richiamata n. 5/2000. - Sulla preclusione della riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda, v. sent. n. 10 del 2002.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 43 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 aggiunto: COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art43 · fonte del testo