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L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

  • a)prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
  • b)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
  • c)frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art59 · fonte del testo