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L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
- a)prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
- b)rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
- c)frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.
Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
