Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ufficiale di complemento, salvo che non sia altrimenti disposto da particolari norme di legge, ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
tolto: a) prestare servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto al periodo passato alle armi, non superi di massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;
tolto: b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
tolto: c) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art59 · fonte del testo