Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 n. 5, legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i…
Art. 3 cost. · Art. 479 c.p. · Art. 70 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 aggiunto: COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art70 · fonte del testo