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La perdita del grado e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica. La perdita del grado decorre: dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2 lettere b), c) e d), 3 lettera a), e 4 dell'art. 70; dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2 lettera a), e 5 dell'art. 70; dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui ai n. 3 lettere b) e c) dello stesso art. 70. Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto art. 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art71 · fonte del testo