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Le sanzioni disciplinari di stato sono:

  • a)la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'art. 30;
  • b)la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, prevista dall'art. 52;
  • c)la perdita del grado per rimozione, di cui al n.4 dell'art. 70.

Testo in vigore dal 29 aprile 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-04-10;113~art73 · fonte del testo