Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La mancata previsione di termini sia per l'attivazione del procedimento disciplinare che per la scansione di termini del procedimento stesso iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o proscioglimento del sottufficiale con formula non liberatoria oltre a contrastare con i principi già affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali l'azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi ingiustificati onde evitare che il pubblico dipendente rimanga indefinitivamente esposto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, determina una disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti civili per i quali è invece previsto nel T.U. approvato con d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che: a) il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento; b) la data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina deve essere comunicata all'impiegato inquisito almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; c) il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto che sia stato compiuto. E poiché tale disparità di trattamento, per quanto già evidenziato dalla Corte, oltre che per le connotazioni che si traggono dalle norme della legge 7 febbraio 1990, n. 19, anche riguardo ai termini del procedimento disciplinare, non trova giustificazione nelle peculiarità proprie dello status militare - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 l. 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. - Sulla esigenza che l'azione disciplinare sia promossa senza ritardi ingiustificati: S. nn. 145/1976, 1128/1988, 264/1990; - Riguardo alla " generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non è ": S. n. 490/1989.
Art. 20 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 64 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 65 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 72 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1991 al 9 ottobre 2010. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare. Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva. Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art20 · fonte del testo