Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 356/1995

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1995

    L'art. 74, primo comma, legge 31 luglio 1954, n. 599, nella parte in cui, riguardo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di stato nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, non consente al difensore, nominato dall'interessato o designato dal presidente della Commissione di disciplina, di intervenire dinanzi alla Commissione quando il sottufficiale incolpato rimanga assente, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza ed eguaglianza e con il diritto di difesa garantiti dagli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.. Ammessa, difatti - come non v'ha dubbio - la facoltà di farsi assistere da un difensore, l'effettività dell'attività difensiva non può essere condizionata alla condotta dell'incolpato, che legittimamente, quindi, può astenersi dal comparire, quando, secondo una sua libera scelta, preferisca affidare a chi lo assiste l'enunciazione delle ragioni a giustificazione della propria condotta ed a sostegno della propria posizione, senza che ne derivi una ingiustificata compressione delle attività difensive. La necessità di 'reductio ad legitimitatem' della norma - che ne consegue - impone perciò che la parola "non" - che immediatamente precede quelle "è ammesso ad intervenire", sia cancellata dal testo dell'articolo. - V. le precedenti massime A e C. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 104/1991

    Ha colpito questo articolo
    11 marzo 1991

    La mancata previsione di termini sia per l'attivazione del procedimento disciplinare che per la scansione di termini del procedimento stesso iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o proscioglimento del sottufficiale con formula non liberatoria oltre a contrastare con i principi già affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali l'azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi ingiustificati onde evitare che il pubblico dipendente rimanga indefinitivamente esposto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, determina una disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti civili per i quali è invece previsto nel T.U. approvato con d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che: a) il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento; b) la data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina deve essere comunicata all'impiegato inquisito almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; c) il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto che sia stato compiuto. E poiché tale disparità di trattamento, per quanto già evidenziato dalla Corte, oltre che per le connotazioni che si traggono dalle norme della legge 7 febbraio 1990, n. 19, anche riguardo ai termini del procedimento disciplinare, non trova giustificazione nelle peculiarità proprie dello status militare - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 l. 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. - Sulla esigenza che l'azione disciplinare sia promossa senza ritardi ingiustificati: S. nn. 145/1976, 1128/1988, 264/1990; - Riguardo alla " generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non è ": S. n. 490/1989.

    Art. 20 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 64 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 65 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 72 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 17/1991

    Illegittimità dichiarata
    18 gennaio 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, primo comma, secondo inciso, della legge 31 luglio 1954 n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica), nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze…

    Art. 3 cost. · Art. 66 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 67 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 73 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.

tolto: PROVVEDIMENTOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 aggiunto: COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art74 · fonte del testo