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Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge; salvo che, non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1983, N. 212)). Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.
Testo in vigore dal 7 giugno 1983 al 9 ottobre 2010
