Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1964 al 7 giugno 1983. Leggi il testo vigente →

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge; salvo che, ((...)), non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del primo comma dell'art. 24. Per il sottufficiale del ruolo speciale il limite di eta' e' di anni sessanta, tranne che egli non debba cessare dal servizio permanente con anticipo rispetto all'eta' predetta in applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 24, nel qual caso la cessazione dal servizio permanente si considera egualmente avvenuta per eta' ad ogni effetto, salvo quanto disposto nel comma secondo dell'art. 32. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.

Testo in vigore dal 17 luglio 1964 al 7 giugno 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 17 luglio 1964. 4 parole tolte.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge; salvo che, tolto: rivestendo il grado massimoaggiunto: ..., non sia transitato nel ruolo speciale per mansioni di ufficio ai sensi del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art27 · fonte del testo