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I sottufficiali si distinguono in: sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali di complemento e sottufficiali della riserva.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 7 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art3 · fonte del testo