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I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: sottufficiali in ferma volontaria o rafferma; sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria; sottufficiali di complemento; sottoufficiali della riserva.

Testo in vigore dal 7 giugno 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 7 giugno 1983. 11 parole tolte, 22 parole aggiunte.

I sottufficiali aggiunto: dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: sottufficiali in tolto: servizio permanente; sottufficiali in ferma volontaria o tolto: in rafferma aggiunto: rafferma; sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti tolto: in due categorie: aggiunto: nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria; sottufficiali di complemento tolto: e sottufficialiaggiunto: ; sottoufficiali della riserva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art3 · fonte del testo