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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 319 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguito una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto dei comma successivo, ed e' collocato, a seconda della idoneita', nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli e' concessa la pensione o l'assegno. Il sottufficiale puo', a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi la idoneita' al servizio incondizionato, o, se si tratti di sottufficiale del ruolo speciale, la idoneita' ai servizi del ruolo stesso. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneita' e' accertata dal collegio medico legale. Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sara' riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi piu' di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di eta'. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sara' considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennita', in aspettativa per infermita' proveniente da causa di servizio. Al sottufficiale che, per avere superato i limiti di cui al precedente comma, non possa ottenere la riammissione si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'art. 28 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art31 · fonte del testo