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Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 40, eccettuata la perdita del grado, e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se trattisi di non idoneita' permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale e' collocato in congedo assoluto.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010
