Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40 n. 7 lett. a), legge 26 luglio 1961 n. 709 sollevate dal Consiglio di Stato e dal T.A.R. per il Piemonte, con le ordinanze rispettivamente del 2 luglio 1985 e del 5 febbraio 1986, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione. Così…
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 60 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 61 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 aggiunto: COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art40 · fonte del testo