Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita', nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale puo', col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza. I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro. Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art47 · fonte del testo