Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale in congedo puo' essere richiamato in servizio temporaneo d'autorita', nei casi previsti dalla presente legge. Il sottufficiale puo', col suo consenso, essere richiamato in servizio anche oltre i casi predetti, per qualsiasi occorrenza. I richiami d'autorita' sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, e' tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo. I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto ministeriale e, salvo che vengano effettuati per sopperire a deficienze organiche di carattere transitorio, previa intesa col Ministero del tesoro. Il sottufficiale in congedo, richiamato in servizio temporaneo, e' impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni fisiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art47 · fonte del testo