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Il sottufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenza a detta arma o servizio. Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da specialita' a specialita' il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria, il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art49 · fonte del testo