Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 94 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale in congedo dell'Esercito puo' essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianita', da un'arma ad altra arma o ad un servizio e da un servizio ad un'arma o ad altro servizio, quando sia riconosciuto piu' utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio, e sempre che sia in possesso dei requisiti per l'appartenza a detta arma o servizio. Analogamente puo' essere trasferito da categoria a categoria e da specialita' a specialita' il sottufficiale in congedo della Marina, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria, il sottufficiale in congedo dell'Aeronautica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art49 · fonte del testo