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La categoria di complemento, destinata a completare i quadri dei sottufficiali di ciascuna Forza armata, comprende i sottufficiali direttamente nominati in tale categoria, nonche' i sottufficiali che dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla rafferma vengono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art50 · fonte del testo