Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dal d.lgs 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È privo di giustificazione il trattamento differenziato in materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti alle stesse forze armate - nella specie, ufficiali e sottufficiali dei carabinieri - "non avendo la differenza di grado alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione". Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 28, 29, comma terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599 (abrogati ma tuttora applicabili nel caso del giudizio 'a quò, concernente diritti quesiti), nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio. - S.nn. 347/1989, 154/1987, 236/1985, 255/1982, 144/1971.
Art. 28 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 29 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 33 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 34 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Il combinato disposto degli artt. 60 e 63 della legge 31 luglio 1954, n. 599, con cui si comprende, tra le sanzioni disciplinari di stato a carico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, la perdita del grado per rimozione a causa di "violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari" - combinato disposto impugnato per ritenuta insufficiente determinazione della fattispecie sanzionata - si integra col dettato dell'art. 67 stessa legge, secondo il quale per poter sottoporre il sottufficiale a Commissione di disciplina, gli atti di cui si sia reso responsabile devono essere "incompatibili con il suo stato", tali cioè da non garantire l'adempimento dei propri doveri e da non consentire il permanere del rapporto. E poiché ciò comporta una più rigorosa motivazione sia del giudizio della Commissione di disciplina, sia del provvedimento che accerta la consistenza dell'addebito, e quindi la possibilità di un più penetrante sindacato di legittimità da parte del giudice, le disposizioni denunciate - così intese - pur se è da auspicare una più stringente definizione legislativa, che adegui le garanzie per le sanzioni di stato al livello di definizione degli illeciti ora delineato dalle norme di principio sulla disciplina militare (legge n. 382 del 1978) e del regolamento di disciplina militare (d.P.R. n. 545 del 1986), non attingono alla rottura del principio di legalità, ne' determinano violazione dell'imparzialità dell'amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 60, primo comma, numero 6, e 63 lett. d), della legge 31 luglio 1954, n. 599). - V. la precedente massima E. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla luce della l. n. 19 del 1990, i cui artt. 4 e 9, in relazione all'art. 10, dettano nuove disposizioni con riferimento sia alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, cui consegue la perdita del grado, quanto alla destituzione, con possibile estensione alla cessazione dal servizio permanente effettivo per equivalenza di effetti.
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 60 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 85 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato
L'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, dispone la sostituzione dell'art. 166 cod. pen. - il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie la sospensione condizionale della pena - mentre l'art. 8 sopprime l'art. 69 del codice penale militare di pace, cosicché tutte le pene accessorie militari sono soggette alla sospensione condizionale della pena concessa per la pena principale. A sua volta, l'art. 9 avverte che "il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale", e perciò abroga ogni contraria disposizione di legge, dettando norme per l'inizio del procedimento disciplinare. (Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo esame, alla luce delle suddette disposizioni, della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 60 legge 31 luglio 1954, n. 599 (stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica)).
Art. 3 cost. · Art. 33 c.p. · Art. 166 c.p. · Art. 69 c.p.
La questione di legittimita` costituzionale analoga ad altra gia` dichiarata inammissibile e che non prospetti profili nuovi rispetto a quelli esaminati con la precedente decisione va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - degli artt. 60 e 61 legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 40, n. 7, lett.a, legge 26 luglio 1961, n. 709 in quanto escludono la discrezionalita` dell'autorita` amministrativa nella irrogazione della misura della perdita del grado quale conseguenza della condanna penale pronunciata a carico del sottufficiale dell'aeronautica e della guardia di p.s.). - Cfr. S.n. 270/1986.
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 60 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 61 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 aggiunto: COME MODIFICATO DAL D.LGS 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art60 · fonte del testo