Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' indicata nella tabella B annessa alla presente legge. Tali obblighi sono: prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento; rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art51 · fonte del testo