Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'eta' indicata nella tabella B annessa alla presente legge. Tali obblighi sono: prestare, dopo conseguita la nomina, il periodo iniziale di servizio eventualmente richiesto dalle leggi di reclutamento; rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze e per istruzione; frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorche' abbia superato l'eta' prevista nel primo comma, e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art51 · fonte del testo