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L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso. Nei trasferimenti da ruolo a ruolo si conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalle leggi. A parita' di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta', salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggior servizio effettivo da sottufficiale.

Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art6 · fonte del testo