Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1969 al 9 ottobre 2010. 318 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Puo' essere reintegrato nel grado:
tolto: 1) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5, dell'art. 60, quando le cause stesse siano venute a mancare; 2) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, numero 3), dell'articolo 60, quando cessi la causa che ha determinato detta perdita;
tolto: 3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'art. 60, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo e' ridotto alla meta' per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare. Colui che abbia conseguito piu' di una di dette promozioni o ricompense puo' ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non puo' aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;
tolto: 4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, numero 7, dell'articolo 60, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 7, anche a norma della legge penale militare. La reintegrazione nel grado e' disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto. La reintegrazione nel grado del sottufficiale gia' in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottuficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art62 · fonte del testo