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L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 63, e' effettuato mediante formale inchiesta. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facolta' al sottufficiale di presentare le sue discolpe. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
11La Corte Costituzionale con sentenza 27 febbraio-11 marzo 1991, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 13/03/1991, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 ("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica") nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalie formule "perche' il fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato").
Testo in vigore dal 14 marzo 1991 al 9 ottobre 2010
