Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 104/1991

    Ha colpito questo articolo
    11 marzo 1991

    La mancata previsione di termini sia per l'attivazione del procedimento disciplinare che per la scansione di termini del procedimento stesso iniziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione o proscioglimento del sottufficiale con formula non liberatoria oltre a contrastare con i principi già affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali l'azione disciplinare deve essere promossa senza ritardi ingiustificati onde evitare che il pubblico dipendente rimanga indefinitivamente esposto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, determina una disparità di trattamento rispetto ai pubblici dipendenti civili per i quali è invece previsto nel T.U. approvato con d. P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che: a) il procedimento disciplinare deve avere inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento; b) la data della seduta fissata per la trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina deve essere comunicata all'impiegato inquisito almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenirvi per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive; c) il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto che sia stato compiuto. E poiché tale disparità di trattamento, per quanto già evidenziato dalla Corte, oltre che per le connotazioni che si traggono dalle norme della legge 7 febbraio 1990, n. 19, anche riguardo ai termini del procedimento disciplinare, non trova giustificazione nelle peculiarità proprie dello status militare - assorbiti gli altri profili dedotti in riferimento agli artt. 2 e 52 Cost. - deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 l. 31 luglio 1954 n. 599, nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule "perché il fatto non sussiste" o "perché l'imputato non lo ha commesso", trovino applicazione i termini stabiliti negli artt. 97, terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. - Sulla esigenza che l'azione disciplinare sia promossa senza ritardi ingiustificati: S. nn. 145/1976, 1128/1988, 264/1990; - Riguardo alla " generale tendenza al maggiore possibile avvicinamento dei diritti del cittadino militare a quelli del cittadino che tale non è ": S. n. 490/1989.

    Art. 20 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 64 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 65 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 72 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1991 al 9 ottobre 2010. 260 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'inchiesta formale e' disposta dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unita' corrispondente dell'Aeronautica e dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica da cui il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora manchi tale dipendenza, la inchiesta formale e' disposta dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante zona aerea territoriale o comandante di Aeronautica nella cui giurisdizione il sottufficiale risiede. Per i sottufficiali in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dal comandante della divisione carabinieri dal quale il sottufficiale dipende per ragioni di impiego. Qualora siavi corresponsabilita' tra sottufficiali stessa Forza armata, dipendenti per l'impiego da comandanti militari diversi o residenti in giurisdizioni di comandanti militari diversi, l'inchiesta e' disposta dal comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano. Se il piu' elevato in grado o piu' anziano sia sottufficiale in servizio dell'Arma dei carabinieri l'inchiesta e' disposta dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Quando il sottufficiale sia assegnato per l'impiego ad enti, comando o reparti di altra Forza armata, e quando siavi corresponsabilita' tra sottufficiali di Forze armate diverse o connessione tra i fatti ad essi ascritti, l'inchiesta formale e' disposta dal Ministro. Il Ministro puo', in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente un'inchiesta formale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art65 · fonte del testo