È lesiva del principio di eguaglianza anche sotto l'aspetto della razionalità, la mancata previsione di un procedimento disciplinare garantistico (deferimento alla Commissione di disciplina) in caso di inchiesta formale disposta nei confronti di sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma cui possa seguire l'applicazione della sanzione disciplinare di stato della cessazione della ferma per motivi disciplinari, a differenza di quanto invece è previsto in caso di perdita di grado seguita dall'identica sanzione della cessazione dal servizio nonché, per analoghe situazioni, nello stesso settore dell'impiego civile. Tale differente disciplina non trova giustificazione ne' nella salvaguardia dello spirito dell'ordinamento militare, in quanto sono pur sempre militari i componenti della Commissione di disciplina e militare è lo stesso difensore; ne' nell'apparente precarietà del rapporto: in realtà il volontario, mantenendo buona condotta, può raggiungere, attraverso successive rafferme, anni di servizio tali da assicurargli il trattamento pensionistico, non diversamente dai sottufficiali in servizio permanente. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 66, primo comma, secondo inciso, legge 31 luglio 1954, n. 599 nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anziché farne proposta al Ministro.
Art. 3 cost. · Art. 66 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 67 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 73 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica