Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 17/1991

    Ha colpito questo articolo
    18 gennaio 1991

    È lesiva del principio di eguaglianza anche sotto l'aspetto della razionalità, la mancata previsione di un procedimento disciplinare garantistico (deferimento alla Commissione di disciplina) in caso di inchiesta formale disposta nei confronti di sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma cui possa seguire l'applicazione della sanzione disciplinare di stato della cessazione della ferma per motivi disciplinari, a differenza di quanto invece è previsto in caso di perdita di grado seguita dall'identica sanzione della cessazione dal servizio nonché, per analoghe situazioni, nello stesso settore dell'impiego civile. Tale differente disciplina non trova giustificazione ne' nella salvaguardia dello spirito dell'ordinamento militare, in quanto sono pur sempre militari i componenti della Commissione di disciplina e militare è lo stesso difensore; ne' nell'apparente precarietà del rapporto: in realtà il volontario, mantenendo buona condotta, può raggiungere, attraverso successive rafferme, anni di servizio tali da assicurargli il trattamento pensionistico, non diversamente dai sottufficiali in servizio permanente. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 66, primo comma, secondo inciso, legge 31 luglio 1954, n. 599 nella parte in cui non prevede il diretto deferimento a Commissione di disciplina, da parte dell'Autorità militare che ha disposto l'inchiesta formale, anche quando, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere la sanzione indicata alla lettera b) dell'art. 63 legge citata, anziché farne proposta al Ministro.

    Art. 3 cost. · Art. 66 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 67 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 73 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 104/1991

    Illegittimità dichiarata
    11 marzo 1991

    Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 20, 64, 65, 72 e 74 della legge 31 luglio 1954 n. 599 ("Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica") nella parte in cui non prevedono che nel procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze Armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimento…

    Art. 20 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 64 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 65 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 72 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1991 al 9 ottobre 2010. 83 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'autorita' militare che ha disposto l'inchiesta formale, qualora, in base alle risultanze dell'inchiesta, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate alle lettere a), b), c) dell'articolo 63, ne fa proposta al Ministro, il quale puo' anche disporre il deferimento a Commissione di disciplina; l'autorita' predetta, qualora ritenga il sottufficiale passibile di perdita del grado, ne ordina il deferimento a Commissione di disciplina. Nei casi preveduti dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 65 ogni decisione e' adottata dal Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art66 · fonte del testo