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Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio-5 marzo 2009, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 11/03/2009, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alle parole "e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore"."

Testo in vigore dal 12 marzo 2009 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 62/2009

    Ha colpito questo articolo
    5 marzo 2009

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599, censurato in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie ridondante in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. Il rimettente, infatti, rilevando che l'illecito disciplinare contestato al militare era connesso alla commissione di un delitto di considerevole gravità e dal quale era scaturita la applicazione della pena detentiva di ben un anno e quattro mesi di reclusione, evidenzia la ricorrenza del caso di particolare gravità che, in via astratta, legittima l'intervento in malam partem dell'organo cui compete l'adozione della sanzione disciplinare. Vale ad escludere la sussistenza del dedotto profilo di carenza di motivazione della ordinanza anche la circostanza - esplicitata con, sia pur sintetica, puntualità dal rimettente - che la sentenza emessa in prime cure era stata impugnata, fra l'altro, anche in quanto non aveva tenuto conto della carenza di motivazione del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare riguardo alla presenza della ipotesi «di particolare gravità» e che tale specifico motivo di impugnazione era stato rigettato con sentenza parziale emessa nella stessa data dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 75 Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1954 al 12 marzo 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 25 febbraio-5 marzo 2009, n. 62 (in G.U. 1a s.s. 11/03/2009, n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 75 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), limitatamente alle parole "e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art75 · fonte del testo