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In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Il Ministro, fino a quando non sia convocato il Consiglio di disciplina, puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Testo in vigore dal 10 agosto 1954 al 9 ottobre 2010
