((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1967, N. 380)). 2 L'organico fissato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1952, n. 60, e' aumentato di 90 marescialli maggiori ed e' diminuito di 98 marescialli capi e ordinari. Sulle domande di trasferimento nel ruolo speciale per mansioni di ufficio decide il Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale generale, presidente, e di quattro ufficiali superiori del Corpo, tutti in servizio permanente. La costituzione del ruolo speciale per mansioni di ufficio e le variazioni d'organico stabilite dal presente articolo saranno attuate gradualmente nel periodo di cinque anni a cominciare dal 1957, in ragione di un quinto per ogni anno. L'organico dei marescialli capi e ordinari sara' diminuito di 19 unita' in ciascuno dei primi due anni e di 20 unita' in ciascuno dei tre anni successivi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 maggio 1967, n. 380
2La L. 29 maggio 1967, n. 380 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge concernenti l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Guardia di finanza hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 giugno 1964, n. 447".
Testo vigente dal 29 giugno 1967
