Ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e' stabilita, per l'esercizio finanziario 1948-49, nelle seguenti misure:
- a)in ragione del 70 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
- b)in ragione del 35 per cento del provento della vendita del sale commestibile;
- c)in ragione del 45 per cento del provento della vendita, delle cartine e dei tubetti per sigarette.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 agosto 1949, n. 624
2La L. 21 agosto 1949, n. 624 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l'art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento".
Testo vigente dal 30 settembre 1949
