Le quote dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, spettanti allo Stato a titolo di imposta sul consumo dei generi medesimi, stabilite, per l'esercizio finanziario 1948-49, in ragione del settanta per cento e del trentacinque per cento, rispettivamente, con l'art. 2 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, sono elevate, con decorrenza 1 gennaio 1949, al 75 per cento ed al 70 per cento.

Testo vigente dal 15 settembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-21;624~artunico · fonte del testo