E' autorizzato per l'esercizio finanziario 1948-49 un contributo di L. 52.387.000 a favore del Fondo per il culto per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini d'istituto.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 aprile 1949, n. 121

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La L. 1 aprile 1949, n. 121 ha disposto (con l'art. 4) che il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, autorizzato con il presente articolo a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto e' elevato a lire 54.727.000.

Testo vigente dal 27 aprile 1949

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 aprile 1949

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1948 al 27 aprile 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 aprile 1949, n. 121

    La L. 1 aprile 1949, n. 121 ha disposto (con l'art. 4) che il contributo per l'esercizio finanziario 1948-49, autorizzato con il presente articolo a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto e' elevato a lire 54.727.000.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1948-10-30;1271~art9 · fonte del testo