E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1955-56, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 593 e 594 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Testo vigente dal 29 agosto 1955
