Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato. Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni. E' data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.

Testo vigente dal 19 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;602~art17 · fonte del testo