Il Ministro per il tesoro ha facolta' di emettere Buoni ordinari del tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato. Tale modificazione puo' riguardare anche la scadenza dei Buoni. E data facolta', altresi', al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei Buoni.
Testo vigente dal 27 ottobre 1951
