Ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 gennaio 1941, n. 874, viene stabilito in complessive lire 7.200.000, per l'esercizio finanziario 1952-53, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese, che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.

Testo vigente dal 25 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-10;910~art16 · fonte del testo