Ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, viene stabilito in complessive L. 7.200.000, per esercizio finanziario 1951-52, il concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese che lo Stato sostiene per stipendi al personale di ruolo, per stampati e cancelleria e per spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua.

Testo vigente dal 27 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1096~art16 · fonte del testo