Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro e della difesa, le somme che risulteranno disponibili, sia in conto competenza che in conto residui, sui capitoli n. 54-bis, 543-bis e 751-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54, all'atto del trasferimento, ai predetti Ministeri, delle attribuzioni dell'ex Ministero dell'Africa italiana, disposto con la legge 29 aprile 1953, n. 430. I residui risultanti al 30 giugno 1953 sullo stato di previsione dell'ex Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1952-53, sono trasferiti, a seconda che si riferiscano alle spese effettive ordinarie, effettive straordinarie e per movimento di capitali, rispettivamente, ai suddetti capitoli n. 54-bis, 543-bis e n. 751-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54. I titoli di pagamento emessi, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, sui capitoli dello stato di previsione dell'ex Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio 1953-54 compreso nei progetto di bilancio presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953, si intendono tratti a seconda delle spese cui si riferiscono, a carico, rispettivamente, dei medesimi capitoli n. 54-bis, 543-bis e 751-bis.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-10-16;799~art20 · fonte del testo