Le variazioni apportate, durante l'esercizio provvisorio del bilancio, con provvedimenti non legislativi, emanati in forza di particolari facolta', agli stati di previsione delle Amministrazioni dello Stato costituenti il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1953-54, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953, si intendono riferite agli stati di previsione approvati con legge per il medesimo esercizio finanziario.

Testo vigente dal 31 ottobre 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-10-16;799~art21 · fonte del testo