E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonomia delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1956-57, nei limiti dei fondi iscritti che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli numeri 555 e 556 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Testo vigente dal 28 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;750~art15 · fonte del testo