L'importo massimo dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci dei Comuni e delle Province e' fissato, per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in lire 40.000.000.000.

Testo vigente dal 31 ottobre 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-10-31;965~art26 · fonte del testo