Ai sensi dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, concernente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1958-59, in lire 100 miliardi.
Testo vigente dal 31 ottobre 1958
