Ai sensi dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1953 n. 955, concernente disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, il limite massimo della garanzia statale all'assicurazione dei crediti predetti e' fissato, per l'esercizio 1961-1962 in lire 150 miliardi.

Testo vigente dal 12 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;543~art23 · fonte del testo