I residui, risultanti al 1 luglio 1961 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1961-62, soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Testo vigente dal 12 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-27;543~art26 · fonte su Normattiva